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Prof. Ing. Chimico Saverio Stratacò |
TECNICHE DI BONIFICA DELLE COPERTURE IN
ETERNIT (AMIANTO-CEMENTO)
| INFORMAZIONI E CHIARIMENTI |
| Lamianto o asbesto è un minerale di aspetto fibroso presente in natura sotto svariate forme di silicati complessi e dotato di intima struttura cristallina. Appartiene alle specie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ricava facilmente per macinazione delle rocce madri, estratte da miniere generalmente a cielo aperto. Il suo stato fisico si caratterizza per la tendenza a suddividersi in componenti elementari sempre più fini che, volatilizzandosi e permanendo a lungo nellaria, possono essere inalate. Secondo la normativa italiana ( art. 23 D. lgs. 277/91 ) il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: |
| actinolite ( n. CAS 77536-66-4 ) |
| amosite ( n. CAS 12172-73-5 ) |
| antofillite ( n. CAS 77536-67-5 ) |
| crisotilo ( n. CAS 12001-29-5 ) |
| crocidolite ( n. CAS 12001-78-4 ) |
| tremolite ( n. CAS 77536-68-6 ) |
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Il crisotilo appartiene alla serie mineralogica dei serpentini, gli altri a quella degli anfiboli.Dotato di singolari proprietà, lamianto è stato oggetto di rilevanti interessi industriali nei decenni passati. Resiste alle alte temperature, allusura meccanica, è poco suscettibile allazione di agenti chimici e biologici. Presenta discrete caratteristiche fonoassorbenti, termocoibenti ed elettroisolanti. La sua struttura fibrosa lo rende flessibile, filabile e soggetto quindi a tessitura. Si amalgama bene con cemento e gomma migliorando le caratteristiche meccaniche e plastiche di questi materiali. Tali proprietà, associate al costo contenuto, hanno ampiamente favorito lutilizzo dellamianto come materia prima in svariate applicazioni industriali. |
| Nei processi produttivi lamianto compare alla fine dellOttocento, periodo in cui assieme allo sviluppo delle macchine a vapore e delle ferrovie, compaiono i primi veicoli a motore. Il nuovo materiale soddisfa pienamente alle nuove esigenze tecnologiche di coibentazione termica, di resistenza allusura meccanica, alle alte pressioni e temperature. In un primo momento si utilizza per produrre guarnizioni, tessuti ignifughi, isolanti termici. Successivamente i suoi impieghi si diffondono in altri settori produttivi dellindustria ed in particolare in quelli delle costruzioni edilizie, dei mezzi di trasporto e di numerosi altri prodotti usati anche in ambito domestico. La produzione di amianto registra una crescita continua che si protrae fino agli inizi degli anni ottanta. In questi anni esistono sul mercato migliaia di prodotti che lo contengono. Tra questi quelli in cemento- amianto costituiscono il settore che assorbe l80% circa della produzione mondiale di amianto. Essi comprendono principalmente due tipologie di prodotti: lastre piane ed ondulate destinate alle coperture di edifici e tubazioni utilizzate per il trasporto a distanza di fluidi a diverse condizioni di pressione. Le lastre di copertura si collocano nettamente nella prima posizione nei consumi di amianto rispetto alle tubazioni ed agli altri prodotti in cemento-amianto. In Italia sul finire degli anni ottanta le lastre di copertura costituiscono circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e le loro superfici in esercizio sono dellordine del migliaio di Km2. |
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Negli stessi periodi in cui si assiste allo sviluppo ed alla diffusione delluso dellamianto e dei materiali contenenti amianto si registrano le prime avvisaglie sullinsorgere di patologie ad esso riconducibili. Da dati raccolti nei primi decenni del Novecento si formulano le prime ipotesi sullesistenza di un nesso causale tra esposizione ad amianto e tumore al polmone. Studi epidemiologici successivi, effettuati a partire dagli anni cinquanta, non solo confermano la fondatezza di queste ipotesi ma stabiliscono una stretta relazione tra amianto e mesotelioma, il tumore maligno della pleura. Le conoscenze attuali su queste neoplasie, associate allamianto, consentono di evidenziare alcuni aspetti ormai consolidati e ampiamente condivisi. Oltre alla costatazione che tutti i tipi di amianto possono causare il tumore al polmone, è stato possibile individuare lintervallo di tempo che intercorre tra linizio dellesposizione e la comparsa di questa neoplasia che risulta essere allincirca 15-20 anni. È stata dimostrata anche lesistenza di una correlazione di proporzionalità diretta tra intensità e durata dellesposizione ad amianto e sviluppo di tumore polmonare. Inoltre si è accertato che lazione combinata tra fumo di tabacco ed amianto potenzia gli effetti nellinduzione di questa neoplasia. |
| Il mesotelioma della pleura presenta caratteristiche che per certi aspetti accentuano ulteriormente la pericolosità dellamianto per i suoi potenziali effetti deleteri sulla salute. Pur essendo un tumore la cui incidenza sulla popolazione risulta essere più rara rispetto al tumore polmonare, è stato accertato che lamianto ne costituisce la causa principale. Inoltre il mesotelioma può essere indotto anche da brevi e poco intense esposizioni, purché dallinizio di queste trascorra un tempo superiore al suo intervallo di latenza, che può superare anche i 40 anni. Questultima aspetto costituisce motivo di apprensione, specialmente per la sicurezza di soggetti giovani che hanno davanti a sé il tempo per sviluppare il mesotelioma, se esposti nei loro ambienti di vita, anche a basse concentrazioni di fibre di amianto. |
| A questi dati che riconducono , indubbiamente, linsorgere di gravi neoplasie alla presenza nellambiente di fibre di amianto inalabili, si aggiunge nei primi anni settanta una dichiarazione della I.A.R.C. ( Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ) che attribuisce allamianto effetti ancora più gravi di quelli riscontrati sulla salute umana. Secondo questa agenzia, la più autorevole istituzione internazionale in questo settore, lamianto oltre a causare nelluomo i tumori del polmone, della pleura e del peritoneo, può indurre, seppure con minore evidenza, anche quelli di altri organi quali la laringe e lapparato digerente. |
| La diffusione di queste conoscenze suscita nellopinione pubblica timori ed allarmismi, modifica profondamente limmagine dellamianto mettendo in discussione la sua effettiva utilità tecnologica, se commisurata ai danni che ne derivano per la salute delluomo. |
| Nel contesto di questo scenario molti paesi occidentali si muovono in campo legislativo emanando norme di regolamentazione sulluso dellamianto. In Italia a partire dal 1986 compaiono una serie di provvedimenti legislativi che riducono sempre più i settori di applicazione di questo materiale e culminano con la legge 27/3/92 n. 257 che sancisce la completa dismissione dellamianto, secondo un percorso programmatico con scadenza nel 1994. |
| Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dellamianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, limballaggio, letichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dellamianto.La stessa prende in esame diversi aspetti particolarmente significativi inerenti sia la salvaguardia dellambiente che la tutela della salute pubblica. Tuttavia essa non fornisce per essi una regolamentazione specifica , ma rimanda a successive norme di attuazione. A tal fine istituisce una commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi allimpiego dellamianto alla quale attribuisce compiti ben precisi. |
| Le più importanti norme legislative italiane relative alla problematica dellamianto nelle costruzioni edilizie sono contenute nella L. 257/92 e nel D.M. 6/9/94. |
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La legge 257/92 prende in esame per la prima volta il problema dellamianto in tutti gli edifici. Riserva particolare attenzione ai materiali contenente amianto floccato, cioè quelli applicati a spruzzo o a cazzuola, in matrice friabile, che si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale. Affida alle regioni il censimento di questi edifici e conferisce ad esse il potere, ove necessario, di predisporre interventi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili. Istituisce un registro degli edifici in cui è presente amianto friabile, depositato presso le ASL ed un albo delle imprese di bonifica. |
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Il D.M. 6/9/94 è uno dei disciplinari tecnici emanati in attuazione delle norme previste dalla legge 257/92. In esso sono contenute normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. Il documento prende in esame: lispezione delle strutture edilizie, il campionamento e lanalisi dei materiali sospetti per lidentificazione dei materiali contenenti amianto; il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o leliminazione del rischio stesso; il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto; le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica; le metodologie tecniche per il campionamento e lanalisi delle fibre aerodisperse. Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni: ® norme prescrittive che compaiono nel testo in carattere ® grassetto; ® norme indicative , da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere ® corsivo . Problematiche delle coperture in cemento-amianto Una parte del D.M. 6/9/94 è dedicata alle coperture in cemento-amianto. In essa sono contenute indicazioni per valutare lentità del rischio legato allo stato di degrado delle coperture, raccomandazioni tecniche sui metodi di bonifica adottabili, norme prescrittive sulle misure di sicurezza da seguire durante questi interventi. Questi materiali, caratterizzati da una struttura compatta, non costituiscono fonte di fibre aerodisperse se sono in buon stato di conservazione.Le fibre di amianto, saldamente incapsulate nella matrice cementizia non possono volatilizzarsi. Quando sono in esercizio allinterno degli edifici essi non incorrono ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre anche dopo lungo tempo e se non sono manomessi. Tuttavia se esposti allaperto subiscono lazione delle piogge acide, delle escursioni termiche, dellerosione eolica, dei microrganismi vegetali. Questi agenti innescano nella matrice cementizia fenomeni chimici e fisici la cui propagazione ne causa il progressivo degrado e la perdita di coesione. Sugli strati superficiali dei manufatti affiorano fibre di amianto,parzialmente incorporate nella matrice e debolmente vincolate ad essa che tendono facilmente a volatilizzarsi nellatmosfera. Valutazione del rischio di emissione di fibre dalle coperture Questa operazione costituisce la fase preliminare di indagine sul rischio di emissione, da queste strutture, di fibre aerodisperse. Essa precede la scelta che conduce alleventuale bonifica delle coperture. Per valutare lentità di emissione di fibre da esse si ricorre a due metodi: La misura, mediante metodi analitici, della concentrazione delle fibre aerodisperse ( monitoraggio ambientale ) Lesame visivo delle loro condizioni per valutare la loro capacità di emettere fibre inalabili. Il monitoraggio ambientale è, in effetti, poco praticato sia per motivi logistici sia per motivi che rendono discutibile la validità dei risultati ottenuti. Questi ultimi, essendo legati alle condizioni atmosferiche, sono attendibili solo se ricavati attraverso numerose azioni di monitoraggio distribuite nei diversi momenti climatici dellanno. Inoltre esse sono rappresentative solo della situazione esistente al momento del campionamento. In realtà le concentrazioni di fibre aerodisperse sono soggette a variazioni legate sia al progressivo deterioramento della copertura sia ad eventuali danni da essa subiti accidentalmente. |
| Lesame
visivo si basa sul rilevamento di alcuni indicatori
ritenuti determinanti per valutare lentità di
emissione dalle coperture di fibre aerodisperse. Si
prende in esame lo stato della copertura, valutando sia
la compattezza della sua matrice strutturale che le
condizioni della sua superficie con particolare
attenzione alla presenza di zone friabili, sfaldamenti,
crepe, rotture, affioramenti di fibre. Si osserva
leventuale presenza di materiale polverulento in
corrispondenza di scoli dacqua, grondaie, punti di
gocciolamento ecc. Lanalisi quantitativa di questi
materiali forniscono utili indicazioni sulla tendenza
delle coperture a rilasciare fibre aerodisperse.
Nella Tavola 1 è riportata la scheda per la valutazione delle coperture in amianto-cemento. ( D.M. 6/9/94 ) I dati raccolti dallesame visivo, in modo prettamente qualitativo, pur nei limiti di una valutazione soggettiva da parte dei diversi osservatori che, inevitabilmente, introducono elementi di arbitrarietà, permettono di individuare le situazioni che comportano rischi più elevati e che richiedono quindi priorità di intervento. Metodi di bonifica delle coperture Le modalità tecniche di bonifica applicabili alle coperture in amianto-cemento sono: la rimozione, lincapsulamento e la sopracopertura. Rimozione Questa operazione comporta lo smontaggio delle lastre di copertura, il loro trasferimento a terra e successivo imballaggio e trasporto in discarica. Si applica sia nel caso di sostituzione della copertura con unaltra di materiale diverso, sia nel caso di demolizione delledificio. Questultima operazione infatti, secondo le norme legislative vigenti, deve essere preceduta dalla rimozione di tutti i materiali contenenti amianto. La rimozione è il metodo di bonifica che elimina radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nellaria. Tuttavia, associato a questo vantaggio, vi è linconveniente, potenzialmente pericoloso, di uno sviluppo consistente di fibre nelle varie fasi di questa operazione. Inoltre si producono grandi quantità di rifiuti contenenti amianto il cui smaltimento, se effettuato in modo inadeguato, può costituire ulteriore motivo di inquinamento ambientale. Tutte le fasi di questo intervento devono essere impostate e realizzate adottando idonee misure per limitare al minimo la dispersione di fibre nellambiente. Le lastre da rimuovere devono essere preventivamente trattate superficialmente con resine sintetiche la cui azione pellicolante impedisce lemissione di fibre sia durante lo smontaggio che durante le fasi successive. La resina sintetica, fluidificata e nebulizzata, è spruzzata a pioggia sulle lastre mediante pompe airless, dotate, cioè, di bassa pressione di mandata. Si attenua in questo modo limpatto tra il getto fluido e la superficie della copertura e si limita lemissione di fibre nellatmosfera durante questa fase operativa.Non è necessario pulire la superficie delle lastre prima di spruzzare su di essa la resina pellicolante. Questa operazione di pulizia, pur essendo necessaria per migliorare ladesione tra copertura e resina e prolungare così nel tempo lazione ricoprente di questultima, potrebbe causare il distacco e la dispersione di fibre nellambiente. Daltra parte il ricoprimento delle lastre con la resina non deve necessariamente essere duraturo poiché ha la funzione di fissare le fibre sulla superficie delle lastre per il tempo che intercorre tra lo smontaggio ed il deposito in discarica. Gli elementi di fissaggio delle coperture, ganci, viti e chiodi devono essere rimossi adottando ogni cautela per evitare danneggiamenti o rotture. Occorre evitare possibilmente tutte quelle operazioni, come il taglio, la foratura, la raschiatura che, alterando lintegrità strutturale delle lastre, causano lemissione di fibre nellatmosfera. Si ricorre, solo se necessario, ad attrezzature manuali o a macchine utensili caratterizzate da velocità di rotazione ridotta, dellordine di 300 giri/min. Luso di utensili ad alta velocità, normalmente utilizzati per la foratura, il taglio e la raschiatura è consentito se dotati di sistemi di aspirazione molto efficaci. |
| Le lastre
rimosse devono essere manipolate con cura per evitare
rischi di frantumazione o di caduta dallalto e
devono essere trasferite a terra mediante un adeguato
dispositivo di sollevamento. Sono quindi impilate e
pallettizzate per facilitare la loro movimentazione
nellarea del cantiere destinata al loro stoccaggio.
Limpilamento costituisce una fase operativa che
può causare una consistente emissione di fibre
nellatmosfera. Si ritiene pertanto necessario, per
limitare questa evenienza, bagnare le lastre su entrambi
i lati, come raccomanda lo stesso D.M. 6/9/94. Le lastre,
ordinatamente impilate, sono avvolte in imballaggi
sigillati, costituiti in genere da teli di plastica. Si
deve evitare con cura nelle pile la presenza di pezzi
acuminati sporgenti che possono causare la lacerazione e
lo sfondamento del materiale di imballaggio.
Durante le fasi della rimozione è necessario raccogliere in sacchi impermeabili e subito sigillare tutti i frammenti di lastre nel momento in cui si formano. I materiali di risulta, ottenuti durante tutta loperazione, adeguatamente imballati, devono essere etichettati come rifiuti contenenti amianto ( R.C.A. ) e allontanati dal cantiere al più presto possibile. Gli addetti alla rimozione devono essere dotati di mezzi protettivi sia durante lo smontaggio delle lastre che durante la loro successiva manipolazione. Devono pertanto: essere dotati di elementi di protezione delle vie respiratorie; indossare indumenti adatti ad evitare la contaminazione degli abiti; possedere calzature adatte al pedonamento della copertura per evitare rischi di scivolamento; infilare guanti di protezione durante la manipolazione delle lastre rimosse. Incapsulamento Mediante questo metodo di bonifica la superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici è trattata con sostanze, in genere di natura sintetica, idonee ad inglobare ed ancorare saldamente le fibre di amianto nella matrice cementizia ed impedirne il rilascio nellambiente. Si adatta preferibilmente a coperture che conservano ancora la loro funzionalità, caratterizzate da uno stato superficiale poco deteriorato e dotato di buona resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti, in funzione degli effetti prodotti sulle coperture, possono essere di due tipi: impregnanti e ricoprenti. Gli impregnanti hanno la funzione di penetrare nello strato superficiale delle lastre, saldare le fibre tra loro e fissarle alla matrice cementizia. Essi pertanto devono possedere caratteristiche fluodinamiche idonee a saturare uno strato superficiale sufficientemente spesso e migliorare allinterno di questo le forze coesive tra i diversi componenti. Si prestano bene a tale scopo alcune sostanze impregnanti di natura sintetica, come ad esempio le resine epossidiche ed acriliche, solubilizzate in solventi organici. Queste soluzioni, per le loro caratteristiche intrinseche di omogeneità e di fluidità, penetrano capillarmente negli interstizi della matrice cementizia. La loro distribuzione uniforme tra le fibre intensifica le forze di coesione tra esse e la loro adesione al supporto. Lefficacia dellazione impregnante dipende non solo dalle caratteristiche del prodotto utilizzato ma anche dallo stato superficiale delle coperture deteriorate, dalle modalità di applicazione adottate, dalle condizioni ambientali. La presenza, ad esempio, di concrezioni organiche sulle coperture e lapplicazione del prodotto in condizioni di temperatura e umidità diverse da quelle indicate dal produttore influiscono negativamente sullazione impregnante del prodotto. La scelta oculata dei tempi di applicazione del prodotto e laggiunta in esso di sostanze ad azione biocida migliorano lazione impregnante sulla copertura. |
| I prodotti
ricoprenti, anche essi di natura sintetica, hanno la
funzione di formare sulla superficie delle lastre una
membrana protettiva continua, sufficientemente spessa e
compatta idonea ad ostacolare il distacco di fibre e
preservare la copertura dallazione deteriorante
degli agenti atmosferici. Essi possono essere miscelati
con pigmenti ed essere convenientemente additivati con
sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti
atmosferici e ai raggi ultravioletti.
Come si evidenzia nel D.M. 6/9/94, per ottenere risultati più efficaci e duraturi nellincapsulamento è necessario applicare entrambi i prodotti: impregnanti e ricoprenti. Lazione dellimpregnante sulle coperture oltre ad aumentare la compattezza rende più uniforme la loro superficie eliminando tutte le discontinuità prodotte dallazione chimica e fisica degli agenti atmosferici. Si realizza così un supporto le cui caratteristiche superficiali rendono più efficace lapplicazione successiva del ricoprente che costituisce limpedimento ultimo al rilascio di fibre nellatmosfera. Prima di applicare i prodotti incapsulanti è necessario sottoporre ad un trattamento preliminare di pulizia la superficie della copertura per facilitare la loro adesione. Questa operazione deve essere effettuata con attrezzature idonee ad evitare la liberazione di fibre nellambiente. La pulitura della superficie, infatti, richiede necessariamente unazione meccanica di raschiatura su di essa per rimuovere depositi polverosi e concrezioni vegetali. Per limitare il rilascio di fibre essa è realizzata ad umido attraverso un pulitore mobile azionato da un operatore. Il pulitore agisce sulla superficie mediante spazzolatura e simultaneo getto dacqua ad alta pressione. Le fibre di amianto, liberate durante lazione delle spazzole e limpatto meccanico del getto liquido in pressione, sono assorbite e convogliate dalle acque di lavaggio. Queste ultime, attraverso il canale di gronda, confluiscono in unapparecchiatura filtrante alluscita della quale possono essere rimesse in ciclo. Quando la copertura non è dotata di canale di gronda, si sopperisce mediante un analogo dispositivo mobile adatto a raccogliere le acque usate nella pulitura. Sulla superficie preparata si applicano i prodotti incapsulanti mediante luso di pompe airless per attutire limpatto del getto fluido sulle coperture e limitare lemissione di fibre nellambiente. Durante le varie fasi dellincapsulamento gli operatori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie e di indumenti protettivi. Devono inoltre essere dotati di calzature adatte al pedonamento dei tetti. Questo trattamento di bonifica presenta il vantaggio di non produrre significative quantità di rifiuti e non richiede una copertura sostitutiva. Conferisce inoltre alle lastre una migliore resistenza agli agenti atmosferici, alle radiazioni solari, ai microrganismi vegetali. Infine durante lintervento non sempre è necessario rendere inagibile ledificio da bonificare. Daltra parte, poiché lincapsulamento non elimina definitivamente lamianto dalla copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici e di interventi manutentivi. Il trattamento può rendersi inefficace specialmente a causa di fenomeni di infiltrazioni di acque piovane tra le lastre e lo strato incapsulante che ne determinano il distacco. In questo caso occorre ripetere lintervento o ricorrere ad una rimozione o sopracopertura delle lastre. Altro svantaggio, non trascurabile, deriva dalla pulitura preliminare della copertura. Questa fase, se condotta con modalità operative inadeguate , comporta un elevato rilascio di fibre nellambiente che, al limite, può essere più consistente di quello che possono produrre le lastre non bonificate in esercizio. Sopracopertura Consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, lasciando in sede questultima. Può essere applicata anche a coperture molto deteriorate, purché la struttura portante del tetto sia idonea a sopportarne il carico aggiuntivo. La nuova copertura impedisce lemissione di fibre nellambiente da quella preesistente, ne interrompe il processo di degrado esercitato su di essa dagli agenti atmosferici e si sostituisce ad essa in tutti gli effetti funzionali. Il D.M. 6/9/94 consiglia limpiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infragibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione compatibile con il supporto in cemento amianto. Sulle lastre di copertura si applica preliminarmente una soluzione pellicolante per ridurre il rilascio di fibre in aria durante la bonifica. Si adottano in questa fase processi operativi e materiali analoghi a quelli impiagati nelle fasi preliminari della rimozione. Si deve evitare nel corso delle fasi successive dellintervento ogni azione meccanica tale da alterare lintegrità delle lastre. Qualora risulti necessario movimentare alcune lastre, sia per sostituire quelle danneggiate sia per facilitare operazioni successive, gli addetti devono avere cura di rimuovere i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture su di esse. Successivamente le lastre movimentate si devono rimontare utilizzando per i nuovi gruppi di fissaggio, quando è possibile, i fori già esistenti. Dopo queste prime operazioni preliminari seguono quelle che portano al montaggio della nuova copertura. È necessario, a tale scopo, installare una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente allarcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Questa operazione richiede necessariamente la foratura delle lastre che può essere praticata attraverso il listello di legno in modo tale che questultimo eserciti unazione schermante allemissione di fibre. Si può ricorrere, in alternativa, alluso di viti autoperforanti per fissare i listelli. Si evita così di praticare la foratura col trapano e si riduce il rilascio di fibre. |
| Lintervento
di sopracopertura comporta ridotti rischi di inquinamento
ambientale sia perché durante loperazione si ha
una bassa emissione di fibre aerodisperse sia perché la
produzione di rifiuti contenenti amianto è relativamente
piccola.
Gli operatori devono adottare mezzi di protezione delle vie respiratorie solo nelle fasi in cui sono a contatto con le lastre in cemento-amianto e durante la foratura. Questultima si deve effettuare con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei. Durante i lavori non è necessario rendere inagibile ledificio su cui si applica la sopracopertura. Questo intervento di bonifica presenta, tuttavia, lo svantaggio di non eliminare in modo definitivo la copertura di amianto ed il rischio ad essa associato. Pertanto, dopo lintervento, per salvaguardare lo stato di conservazione della copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici ed interventi di manutenzione la cui frequenza dipende dalla qualità della nuova copertura. |
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OBBLIGHI LEGISLATIVI ESSENZIALI PER LA
BONIFICA DELLE COPERTURE Ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 277/91 il datore di lavoro che intende rimuovere coperture in cemento-amianto deve predisporre un piano di lavoro prima dellinizio della rimozione dagli edifici. Tale obbligo non sussiste per gli interventi di incapsulamento e di sopracopertura se non si superano i valori limite di esposizione indicati nellarticolo 31 dello stesso decreto. Il piano, in particolare, prevede: la rimozione dellamianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dellapplicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno; la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione; adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; ladozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui allart. 31 ( 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo), delle misure di cui allart.33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico. Queste misure sono: fornire ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati a essere usati durante questi lavori; provvedere al rigoroso isolamento dellarea di lavoro e allinstallazione di adeguati sistemi di ricambio dellaria con filtri assoluti; provvedere allaffissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: ® Attenzione-Zona ad alto rischio- Possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione¯ ; predisporre, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dellambiente e trasmetterlo preventivamente allorgano di vigilanza. Copia del piano di lavoro è inviata allorgano di vigilanza ( ASL ), unitamente a informazioni circa: natura dei lavori e loro durata presumibile; luogo ove i lavori verranno effettuati; tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c) Se lorgano di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dallinvio della documentazione, si possono eseguire i lavori . I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione. Relazione annuale Ai sensi dellart. 9 della L.257/1992 le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dellamianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività delle imprese, una relazione che indichi: i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dellattività di smaltimento o di bonifica; le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni allamianto alle quali sono stati sottoposti; le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela dei lavoratori e della tutela dell ambiente. Nella Tavola 2 è riportato il modello unificato predisposto per la presentazione della relazione annuale da parte delle imprese che utilizzano amianto o che operano in attività di smaltimento o bonifica dellamianto ( G.U.5/3/93 n. 53 ). |
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Le norme specifiche per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi allesposizione di amianto durante il lavoro sono contenute nel Capo III del D.Lgs. 277/91. Esse recepiscono la direttiva CEE n.83/477, rivolta allindustria amiantifera. Lintroduzione della L.257/92, sulla cessazione dellamianto, ha reso, daltra parte, inattuali alcune disposizioni di questo decreto, in particolare quelle inerenti i processi di produzione dellamianto; tuttavia ad esso si fa riferimento negli ambiti lavorativi in cui si riscontra un rischio di esposizione ad amianto, quali le attività di manutenzione e di bonifica dei materiali contenenti amianto. Secondo questo decreto il datore di lavoro valuta preliminarmente lentità di esposizione dei lavoratori ed adempie a successive norme specifiche, differenziate in funzione dei livelli di esposizione rilevati. La valutazione tende, in particolare, ad accertare linquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto e comprende una determinazione dellesposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. Essa ha lobiettivo di verificare se lesposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, ai sensi dellart. 24-comma 3. Nel caso particolare di esposizione al solo crisotilo, e per attività lavorative a carattere saltuario, il livello da valutare è riferito ad un periodo di 40 ore ed è pari a 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, ai sens dellart. 24-comma 5. Questo valore corrisponde alla dose di fibre cumulata per 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno ad una media di 0,1 fibre per centimetro cubo al giorno. Se lesposizione dei lavoratori risulta inferiore ai valori precedentemente indicati si applicano le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 26-comma 1; Art. 27-comma 1; Art.28-comma 1; Art. 29. Se invece lesposizione dei lavoratori risulta superiore agli stessi livelli, si applicano anche le norme contenute nei seguenti articoli: Art. 25; Art.26-comma 2; Art.27-comma 2; Art. 28-comma 2; Art. 30; Art. 35. L art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 predispone specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione per dirigenti e lavoratori che operano in attività di rimozione, smaltimento, e bonifica dellamianto. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. I corsi di livello operativo sono mirati allacquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché alluso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative, devono prevedere la trattazione dei seguenti argomenti: rischi per la salute causati dallesposizione a fibre di amianto; sistemi di prevenzione con particolare riguardo alluso corretto dei mezzi di protezione respiratoria; finalità del controllo sanitario dei lavoratori; corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: rischi per la salute causati dallesposizione a fibre di amianto; normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dellambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con lorgano di vigilanza; gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; metodi di misura delle fibre di amianto, criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dellinquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controlli e manutenzione; corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore. Il rlascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dellacquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici allattività cui saranno addetti i discenti. Art. 25 (D.lgs 277/1991) Notifica - 1. fermo restando quanto previsto allart. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali lesposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dellart. 24, notifica allorgano di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni: attività svolte e procedimenti applicati; varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati; prodotti fabbricati; |
| numero di
lavoratori addetti;
misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi si prevenzione adottati. 2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali lamianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori. 3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui allart. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, linizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata allorgano di vigilanza entro quindici giorni. 4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
i rischi per la salute dovuti allesposizione alla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto; le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo lesposizione. Linformazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportano un mutamento significativo dellesposizione. 2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate allart.24, comma 3 e 5, linformazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì lesistenza dei valori limite di cui allart. 31 e la necessità del controllo dellesposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nellaria.
assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dellamianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da potere essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione; assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che lamianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate; progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nellaria. Se ciò non è tecnicamente possibile, leliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nellaria, onde verificare lefficacia delle misure adottate; mette a disposizione dei lavoratori: adeguati indumenti di lavoro o protettivi; mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorati, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta unetichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle unità estrattive. Egli provvede inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 (1), e successive modifiche ed applicazioni. 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicati allart. 24 commi 3 e 5, il datore di lavoro provvede altresì a che: i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza; detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni; siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui allart. 51 comma 7 (1) Abrogato dallart.56- comma 1 , d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22.
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando lasportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati; predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E permesso fumare soltanto in dette aree. 2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allart. 24, comma 3 e 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre: assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per lingresso e luscita dallarea di lavoro; dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dallimpresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività . Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. Lattività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate allart. 22; provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui allart. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali alluopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.
2 . Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso allorgano di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro. 3. Lorgano di vigilanza provvede a norma dellart. 8, comma 1. 4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellattività che comporta esposizione alla polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nellaria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nellallegato V. 3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1. 4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati alluopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per lesercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministero della sanità. 5. Il campionamento deve essere relativo allesposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dellesposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado di inquinamento. 6. Se la durata del campionamento non si estende allintero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nellaria per lintero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore. 7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo. 8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa dellesposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta allanno, previa comunicazione allorgano di vigilanza, quando: non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro; i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati allart. 31. 9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misurazioni è adatta alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dellanno. Detta frequenza è, in ogni caso annuale. 10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima delleffettuazione del campionamento.
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornatodal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta. 3. Il datore di lavoro: consegna copia del registro di cui al comma 1 allISPESL o la USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta lISPESL o la USL ne faccia richiesta, le variazioni intervenute; consegna, a richiesta, allorgano di vigilanza ed allIstituto superiore di sanità copia del predetto registro; comunica allISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni intervenute; consegna, in caso di cessazione dellattività dellimpresa, il registro di cui al comma 1 allISPESL e alla USL competente per territorio; |
| richiede
allISPESL e alla USL competente per territorio
copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione
di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato
attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui allart. 24, commi 3 o 5;
comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui allart. 4, comma 1 lettera q). 4. È istituito presso lISPESL, che ne cura laggiornamento , un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui allart. 24, commi 3 o 5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
TAVOLA 1: Scheda per la valutazione delle coperture in amianto-cemento (D.M- 6..9.94)
II - DATI PARTICOLARI E- COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
[ ] altro:.................................................. Rivestimenti o trattamenti superficiali:------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Friabilità: [ ] Friabile [ ] compatto Estensione della superficie della copertura:--------------------------------------------------- Accessibilità dallinterno delledificio: [ ] materiale confinato non accessibile [ ] materiale non confinato accessibile dal sottotetto [ ] materiale a vista - se a vista: - altezza del materiale..............................................................
[ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali [ ] Presenza di detriti friabili negli scoli dacqua e/o nei canali di gronda [ ] Fibre affioranti che
si liberano strofinando manualmente la superficie [ ] presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali [ ] Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente nel cemento-amianto [ ] Fibre affioranti che
si liberano strofinando manualmente la superficie [ ] Degrado del materiale [ ] Interventi sulle strutture o sugli impianti [ ] Cause accidentali o vandaliche [ ] Altre:.............................................. |
| Tavola 2:
Modello unificato predisposto per la presentazione della
relazione annuale da parte delle imprese che utilizzano
amianto o che operano in attività di smaltimento o
bonifica dellamianto ( G.U.5/3/93 n. 53 ).
Allegato A
Alla regione.................................. Servizio........................................ Via............................................... C.A.P............................................ Alla USL......................................
nato a ....................................................................(....................................... ) il........................................................................................................................ residente in via .................................................................................................. C.A.P..........................(................)
con sede in via..................................................................................................... C.A.P.................................(.....................) tel. n.................................................. codice fiscale e/o partita iva................................................................................. esercente lattività di........................................................................................... .............................................................................codice n.................................
Il titolare legale rappresentante ( timbro e firma )
Allegato-scheda n.................... relazione relativa allanno................................... A) Attività svolta
(compilare una scheda per ciascuna attività ). C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi ( secondo lart.23 del decreto-legge 15 agosto 1991, n.277) ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento o bonifica: 1 mc/anno q/anno 2 mc/anno q/anno 3 mc/anno q/anno D) Numero degli addetti nellattività A): E) Dati anagrafici degli addetti 1 2 3
F) Carattere e durata delle attività degli addetti: 1 ore/anno 2 ore/anno 3 ore/anno G) Esposizione allamianto degli addetti (1) 1 2 3
H) caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, ecc.): 1 2 3
I) Misure adottate o in via di adozione della salute dei lavoratori e della tutela dellambiente. Note: (1) Per indicare il valore dellesposizione, limpresa deve attenersi alla normativa di attuazione degli articoli 4 e 35 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 277, relativamente agli obblighi di registrazione degli addetti esposti allamianto. |