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Prof. Ing. Chimico Saverio Stratacò

TECNICHE DI BONIFICA DELLE COPERTURE IN

ETERNIT (AMIANTO-CEMENTO)

Proprietà ed usi dell'Amianto Dismissione dell'Amianto
Patologie dell'Amianto Amianto negli Edifici
Problematiche delle coperture in amianto- Valutazione del rischio Amianto
Obblighi di Legge Metodi di Bonifica
Tutela dei Lavoratori Requisiti Professionali
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

PROPRIETÀ  ED USI DELL’AMIANTO

L’amianto o asbesto è un minerale di aspetto fibroso presente in natura sotto svariate forme di silicati complessi e dotato di intima struttura cristallina. Appartiene alle specie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ricava facilmente per macinazione delle rocce madri, estratte da miniere generalmente a cielo aperto. Il suo stato fisico si caratterizza per la tendenza a suddividersi in componenti elementari sempre più fini che, volatilizzandosi e permanendo a lungo nell’aria, possono essere inalate. Secondo la normativa italiana ( art. 23 D. lgs. 277/91 ) il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
actinolite ( n. CAS 77536-66-4 )
amosite ( n. CAS 12172-73-5 )
antofillite ( n. CAS 77536-67-5 )
crisotilo ( n. CAS 12001-29-5 )
crocidolite ( n. CAS 12001-78-4 )
tremolite ( n. CAS 77536-68-6 )

Il crisotilo appartiene alla serie mineralogica dei serpentini, gli altri a quella degli anfiboli.Dotato di singolari proprietà, l’amianto è stato oggetto di rilevanti interessi industriali nei decenni passati. Resiste alle alte temperature, all’usura meccanica, è poco suscettibile all’azione di agenti chimici e biologici. Presenta discrete caratteristiche fonoassorbenti, termocoibenti ed elettroisolanti. La sua struttura fibrosa lo rende flessibile, filabile e soggetto quindi a tessitura. Si amalgama bene con cemento e gomma migliorando le caratteristiche meccaniche e plastiche di questi materiali. Tali proprietà, associate al costo contenuto, hanno ampiamente favorito l’utilizzo dell’amianto come materia prima in svariate applicazioni industriali.

Nei processi produttivi l’amianto compare alla fine dell’Ottocento, periodo in cui assieme allo sviluppo delle macchine a vapore e delle ferrovie, compaiono i primi veicoli a motore. Il nuovo materiale soddisfa pienamente alle nuove esigenze tecnologiche di coibentazione termica, di resistenza all’usura meccanica, alle alte pressioni e temperature. In un primo momento si utilizza per produrre guarnizioni, tessuti ignifughi, isolanti termici. Successivamente i suoi impieghi si diffondono in altri settori produttivi dell’industria ed in particolare in quelli delle costruzioni edilizie, dei mezzi di trasporto e di numerosi altri prodotti usati anche in ambito domestico. La produzione di amianto registra una crescita continua che si protrae fino agli inizi degli anni ottanta. In questi anni esistono sul mercato migliaia di prodotti che lo contengono. Tra questi quelli in cemento- amianto costituiscono il settore che assorbe l’80% circa della produzione mondiale di amianto. Essi comprendono principalmente due tipologie di prodotti: lastre piane ed ondulate destinate alle coperture di edifici e tubazioni utilizzate per il trasporto a distanza di fluidi a diverse condizioni di pressione. Le lastre di copertura si collocano nettamente nella prima posizione nei consumi di amianto rispetto alle tubazioni ed agli altri prodotti in cemento-amianto. In Italia sul finire degli anni ottanta le lastre di copertura costituiscono circa il 60% di tutti i prodotti contenenti amianto e le loro superfici in esercizio sono dell’ordine del migliaio di Km2.

PATOLOGIE DELL’AMIANTO

Negli stessi periodi in cui si assiste allo sviluppo ed alla diffusione dell’uso dell’amianto e dei materiali contenenti amianto si registrano le prime avvisaglie sull’insorgere di patologie ad esso riconducibili. Da dati raccolti nei primi decenni del Novecento si formulano le prime ipotesi sull’esistenza di un nesso causale tra esposizione ad amianto e tumore al polmone. Studi epidemiologici successivi, effettuati a partire dagli anni cinquanta, non solo confermano la fondatezza di queste ipotesi ma stabiliscono una stretta relazione tra amianto e mesotelioma, il tumore maligno della pleura. Le conoscenze attuali su queste neoplasie, associate all’amianto, consentono di evidenziare alcuni aspetti ormai consolidati e ampiamente condivisi. Oltre alla costatazione che tutti i tipi di amianto possono causare il tumore al polmone, è stato possibile individuare l’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa di questa neoplasia che risulta essere all’incirca 15-20 anni. È stata dimostrata anche l’esistenza di una correlazione di proporzionalità diretta tra intensità e durata dell’esposizione ad amianto e sviluppo di tumore polmonare. Inoltre si è accertato che l’azione combinata tra fumo di tabacco ed amianto potenzia gli effetti nell’induzione di questa neoplasia.

Il mesotelioma della pleura presenta caratteristiche che per certi aspetti accentuano ulteriormente la pericolosità dell’amianto per i suoi potenziali effetti deleteri sulla salute. Pur essendo un tumore la cui incidenza sulla popolazione risulta essere più rara rispetto al tumore polmonare, è stato accertato che l’amianto ne costituisce la causa principale. Inoltre il mesotelioma può essere indotto anche da brevi e poco intense esposizioni, purché dall’inizio di queste trascorra un tempo superiore al suo intervallo di latenza, che può superare anche i 40 anni. Quest’ultima aspetto costituisce motivo di apprensione, specialmente per la sicurezza di soggetti giovani che hanno davanti a sé il tempo per sviluppare il mesotelioma, se esposti nei loro ambienti di vita, anche a basse concentrazioni di fibre di amianto.
A questi dati che riconducono , indubbiamente, l’insorgere di gravi neoplasie alla presenza nell’ambiente di fibre di amianto inalabili, si aggiunge nei primi anni settanta una dichiarazione della I.A.R.C. ( Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ) che attribuisce all’amianto effetti ancora più gravi di quelli riscontrati sulla salute umana. Secondo questa agenzia, la più autorevole istituzione internazionale in questo settore, l’amianto oltre a causare nell’uomo i tumori del polmone, della pleura e del peritoneo, può indurre, seppure con minore evidenza, anche quelli di altri organi quali la laringe e l’apparato digerente.
La diffusione di queste conoscenze suscita nell’opinione pubblica timori ed allarmismi, modifica profondamente l’immagine dell’amianto mettendo in discussione la sua effettiva utilità tecnologica, se commisurata ai danni che ne derivano per la salute dell’uomo.

LEGGE 257/92: DISMISSIONE DELL’AMIANTO

Nel contesto di questo scenario molti paesi occidentali si muovono in campo legislativo emanando norme di regolamentazione sull’uso dell’amianto. In Italia a partire dal 1986 compaiono una serie di provvedimenti legislativi che riducono sempre più i settori di applicazione di questo materiale e culminano con la legge 27/3/92 n. 257 che sancisce la completa dismissione dell’amianto, secondo un percorso programmatico con scadenza nel 1994.
Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dell’amianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, l’imballaggio, l’etichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dell’amianto.La stessa prende in esame diversi aspetti particolarmente significativi inerenti sia la salvaguardia dell’ambiente che la tutela della salute pubblica. Tuttavia essa non fornisce per essi una regolamentazione specifica , ma rimanda a successive norme di attuazione. A tal fine istituisce una commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto alla quale attribuisce compiti ben precisi.

AMIANTO NEGLI EDIFICI

Le più importanti norme legislative italiane relative alla problematica dell’amianto nelle costruzioni edilizie sono contenute nella L. 257/92 e nel D.M. 6/9/94.

La legge 257/92 prende in esame per la prima volta il problema dell’amianto in tutti gli edifici. Riserva particolare attenzione ai materiali contenente amianto floccato, cioè quelli applicati a spruzzo o a cazzuola, in matrice friabile, che si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale. Affida alle regioni il censimento di questi edifici e conferisce ad esse il potere, ove necessario, di predisporre interventi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili. Istituisce un registro degli edifici in cui è presente amianto friabile, depositato presso le ASL ed un albo delle imprese di bonifica.

Il D.M. 6/9/94 è uno dei disciplinari tecnici emanati in attuazione delle norme previste dalla legge 257/92. In esso sono contenute normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. Il documento prende in esame:

l’ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l’analisi dei materiali sospetti per l’identificazione dei materiali contenenti amianto;

il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l’eliminazione del rischio stesso;

il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;

le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica;

le metodologie tecniche per il campionamento e l’analisi delle fibre aerodisperse.

Il documento fa riferimento a due tipi di indicazioni:

® norme prescrittive che compaiono nel testo in carattere ® grassetto;

® norme indicative , da intendersi come linee guida non prescrittive che vengono indicate nel testo in carattere ® corsivo .

Problematiche delle coperture in cemento-amianto

Una parte del D.M. 6/9/94 è dedicata alle coperture in cemento-amianto. In essa sono contenute indicazioni per valutare l’entità del rischio legato allo stato di degrado delle coperture, raccomandazioni tecniche sui metodi di bonifica adottabili, norme prescrittive sulle misure di sicurezza da seguire durante questi interventi.

Questi materiali, caratterizzati da una struttura compatta, non costituiscono fonte di fibre aerodisperse se sono in buon stato di conservazione.Le fibre di amianto, saldamente incapsulate nella matrice cementizia non possono volatilizzarsi. Quando sono in esercizio all’interno degli edifici essi non incorrono ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre anche dopo lungo tempo e se non sono manomessi. Tuttavia se esposti all’aperto subiscono l’azione delle piogge acide, delle escursioni termiche, dell’erosione eolica, dei microrganismi vegetali. Questi agenti innescano nella matrice cementizia fenomeni chimici e fisici la cui propagazione ne causa il progressivo degrado e la perdita di coesione. Sugli strati superficiali dei manufatti affiorano fibre di amianto,parzialmente incorporate nella matrice e debolmente vincolate ad essa che tendono facilmente a volatilizzarsi nell’atmosfera.

Valutazione del rischio di emissione di fibre dalle coperture

Questa operazione costituisce la fase preliminare di indagine sul rischio di emissione, da queste strutture, di fibre aerodisperse. Essa precede la scelta che conduce all’eventuale bonifica delle coperture.

Per valutare l’entità di emissione di fibre da esse si ricorre a due metodi:

La misura, mediante metodi analitici, della concentrazione delle fibre aerodisperse ( monitoraggio ambientale )

L’esame visivo delle loro condizioni per valutare la loro capacità di emettere fibre inalabili.

Il monitoraggio ambientale è, in effetti, poco praticato sia per motivi logistici sia per motivi che rendono discutibile la validità dei risultati ottenuti. Questi ultimi, essendo legati alle condizioni atmosferiche, sono attendibili solo se ricavati attraverso numerose azioni di monitoraggio distribuite nei diversi momenti climatici dell’anno. Inoltre esse sono rappresentative solo della situazione esistente al momento del campionamento. In realtà le concentrazioni di fibre aerodisperse sono soggette a variazioni legate sia al progressivo deterioramento della copertura sia ad eventuali danni da essa subiti accidentalmente.

L’esame visivo si basa sul rilevamento di alcuni indicatori ritenuti determinanti per valutare l’entità di emissione dalle coperture di fibre aerodisperse. Si prende in esame lo stato della copertura, valutando sia la compattezza della sua matrice strutturale che le condizioni della sua superficie con particolare attenzione alla presenza di zone friabili, sfaldamenti, crepe, rotture, affioramenti di fibre. Si osserva l’eventuale presenza di materiale polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua, grondaie, punti di gocciolamento ecc. L’analisi quantitativa di questi materiali forniscono utili indicazioni sulla tendenza delle coperture a rilasciare fibre aerodisperse.

Nella Tavola 1 è riportata la scheda per la valutazione delle coperture in amianto-cemento. ( D.M. 6/9/94 )

I dati raccolti dall’esame visivo, in modo prettamente qualitativo, pur nei limiti di una valutazione soggettiva da parte dei diversi osservatori che, inevitabilmente, introducono elementi di arbitrarietà, permettono di individuare le situazioni che comportano rischi più elevati e che richiedono quindi priorità di intervento.

Metodi di bonifica delle coperture

Le modalità tecniche di bonifica applicabili alle coperture in amianto-cemento sono: la rimozione, l’incapsulamento e la sopracopertura.

Rimozione

Questa operazione comporta lo smontaggio delle lastre di copertura, il loro trasferimento a terra e successivo imballaggio e trasporto in discarica. Si applica sia nel caso di sostituzione della copertura con un’altra di materiale diverso, sia nel caso di demolizione dell’edificio. Quest’ultima operazione infatti, secondo le norme legislative vigenti, deve essere preceduta dalla rimozione di tutti i materiali contenenti amianto.

La rimozione è il metodo di bonifica che elimina radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell’aria. Tuttavia, associato a questo vantaggio, vi è l’inconveniente, potenzialmente pericoloso, di uno sviluppo consistente di fibre nelle varie fasi di questa operazione. Inoltre si producono grandi quantità di rifiuti contenenti amianto il cui smaltimento, se effettuato in modo inadeguato, può costituire ulteriore motivo di inquinamento ambientale.

Tutte le fasi di questo intervento devono essere impostate e realizzate adottando idonee misure per limitare al minimo la dispersione di fibre nell’ambiente. Le lastre da rimuovere devono essere preventivamente trattate superficialmente con resine sintetiche la cui azione pellicolante impedisce l’emissione di fibre sia durante lo smontaggio che durante le fasi successive. La resina sintetica, fluidificata e nebulizzata, è spruzzata a pioggia sulle lastre mediante pompe airless, dotate, cioè, di bassa pressione di mandata. Si attenua in questo modo l’impatto tra il getto fluido e la superficie della copertura e si limita l’emissione di fibre nell’atmosfera durante questa fase operativa.Non è necessario pulire la superficie delle lastre prima di spruzzare su di essa la resina pellicolante. Questa operazione di pulizia, pur essendo necessaria per migliorare l’adesione tra copertura e resina e prolungare così nel tempo l’azione ricoprente di quest’ultima, potrebbe causare il distacco e la dispersione di fibre nell’ambiente. D’altra parte il ricoprimento delle lastre con la resina non deve necessariamente essere duraturo poiché ha la funzione di fissare le fibre sulla superficie delle lastre per il tempo che intercorre tra lo smontaggio ed il deposito in discarica.

Gli elementi di fissaggio delle coperture, ganci, viti e chiodi devono essere rimossi adottando ogni cautela per evitare danneggiamenti o rotture. Occorre evitare possibilmente tutte quelle operazioni, come il taglio, la foratura, la raschiatura che, alterando l’integrità strutturale delle lastre, causano l’emissione di fibre nell’atmosfera. Si ricorre, solo se necessario, ad attrezzature manuali o a macchine utensili caratterizzate da velocità di rotazione ridotta, dell’ordine di 300 giri/min. L’uso di utensili ad alta velocità, normalmente utilizzati per la foratura, il taglio e la raschiatura è consentito se dotati di sistemi di aspirazione molto efficaci.

Le lastre rimosse devono essere manipolate con cura per evitare rischi di frantumazione o di caduta dall’alto e devono essere trasferite a terra mediante un adeguato dispositivo di sollevamento. Sono quindi impilate e pallettizzate per facilitare la loro movimentazione nell’area del cantiere destinata al loro stoccaggio. L’impilamento costituisce una fase operativa che può causare una consistente emissione di fibre nell’atmosfera. Si ritiene pertanto necessario, per limitare questa evenienza, bagnare le lastre su entrambi i lati, come raccomanda lo stesso D.M. 6/9/94. Le lastre, ordinatamente impilate, sono avvolte in imballaggi sigillati, costituiti in genere da teli di plastica. Si deve evitare con cura nelle pile la presenza di pezzi acuminati sporgenti che possono causare la lacerazione e lo sfondamento del materiale di imballaggio.

Durante le fasi della rimozione è necessario raccogliere in sacchi impermeabili e subito sigillare tutti i frammenti di lastre nel momento in cui si formano. I materiali di risulta, ottenuti durante tutta l’operazione, adeguatamente imballati, devono essere etichettati come rifiuti contenenti amianto ( R.C.A. ) e allontanati dal cantiere al più presto possibile.

Gli addetti alla rimozione devono essere dotati di mezzi protettivi sia durante lo smontaggio delle lastre che durante la loro successiva manipolazione. Devono pertanto:

essere dotati di elementi di protezione delle vie respiratorie;

indossare indumenti adatti ad evitare la contaminazione degli abiti;

possedere calzature adatte al pedonamento della copertura per evitare rischi di scivolamento;

infilare guanti di protezione durante la manipolazione delle lastre rimosse.

Incapsulamento

Mediante questo metodo di bonifica la superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici è trattata con sostanze, in genere di natura sintetica, idonee ad inglobare ed ancorare saldamente le fibre di amianto nella matrice cementizia ed impedirne il rilascio nell’ambiente. Si adatta preferibilmente a coperture che conservano ancora la loro funzionalità, caratterizzate da uno stato superficiale poco deteriorato e dotato di buona resistenza meccanica. Le sostanze incapsulanti, in funzione degli effetti prodotti sulle coperture, possono essere di due tipi: impregnanti e ricoprenti.

Gli impregnanti hanno la funzione di penetrare nello strato superficiale delle lastre, saldare le fibre tra loro e fissarle alla matrice cementizia. Essi pertanto devono possedere caratteristiche fluodinamiche idonee a saturare uno strato superficiale sufficientemente spesso e migliorare all’interno di questo le forze coesive tra i diversi componenti. Si prestano bene a tale scopo alcune sostanze impregnanti di natura sintetica, come ad esempio le resine epossidiche ed acriliche, solubilizzate in solventi organici. Queste soluzioni, per le loro caratteristiche intrinseche di omogeneità e di fluidità, penetrano capillarmente negli interstizi della matrice cementizia. La loro distribuzione uniforme tra le fibre intensifica le forze di coesione tra esse e la loro adesione al supporto.

L’efficacia dell’azione impregnante dipende non solo dalle caratteristiche del prodotto utilizzato ma anche dallo stato superficiale delle coperture deteriorate, dalle modalità di applicazione adottate, dalle condizioni ambientali. La presenza, ad esempio, di concrezioni organiche sulle coperture e l’applicazione del prodotto in condizioni di temperatura e umidità diverse da quelle indicate dal produttore influiscono negativamente sull’azione impregnante del prodotto. La scelta oculata dei tempi di applicazione del prodotto e l’aggiunta in esso di sostanze ad azione biocida migliorano l’azione impregnante sulla copertura.

I prodotti ricoprenti, anche essi di natura sintetica, hanno la funzione di formare sulla superficie delle lastre una membrana protettiva continua, sufficientemente spessa e compatta idonea ad ostacolare il distacco di fibre e preservare la copertura dall’azione deteriorante degli agenti atmosferici. Essi possono essere miscelati con pigmenti ed essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

Come si evidenzia nel D.M. 6/9/94, per ottenere risultati più efficaci e duraturi nell’incapsulamento è necessario applicare entrambi i prodotti: impregnanti e ricoprenti. L’azione dell’impregnante sulle coperture oltre ad aumentare la compattezza rende più uniforme la loro superficie eliminando tutte le discontinuità prodotte dall’azione chimica e fisica degli agenti atmosferici. Si realizza così un supporto le cui caratteristiche superficiali rendono più efficace l’applicazione successiva del ricoprente che costituisce l’impedimento ultimo al rilascio di fibre nell’atmosfera.

Prima di applicare i prodotti incapsulanti è necessario sottoporre ad un trattamento preliminare di pulizia la superficie della copertura per facilitare la loro adesione. Questa operazione deve essere effettuata con attrezzature idonee ad evitare la liberazione di fibre nell’ambiente. La pulitura della superficie, infatti, richiede necessariamente un’azione meccanica di raschiatura su di essa per rimuovere depositi polverosi e concrezioni vegetali. Per limitare il rilascio di fibre essa è realizzata ad umido attraverso un pulitore mobile azionato da un operatore. Il pulitore agisce sulla superficie mediante spazzolatura e simultaneo getto d’acqua ad alta pressione. Le fibre di amianto, liberate durante l’azione delle spazzole e l’impatto meccanico del getto liquido in pressione, sono assorbite e convogliate dalle acque di lavaggio. Queste ultime, attraverso il canale di gronda, confluiscono in un’apparecchiatura filtrante all’uscita della quale possono essere rimesse in ciclo. Quando la copertura non è dotata di canale di gronda, si sopperisce mediante un analogo dispositivo mobile adatto a raccogliere le acque usate nella pulitura.

Sulla superficie preparata si applicano i prodotti incapsulanti mediante l’uso di pompe airless per attutire l’impatto del getto fluido sulle coperture e limitare l’emissione di fibre nell’ambiente.

Durante le varie fasi dell’incapsulamento gli operatori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie e di indumenti protettivi. Devono inoltre essere dotati di calzature adatte al pedonamento dei tetti.

Questo trattamento di bonifica presenta il vantaggio di non produrre significative quantità di rifiuti e non richiede una copertura sostitutiva. Conferisce inoltre alle lastre una migliore resistenza agli agenti atmosferici, alle radiazioni solari, ai microrganismi vegetali. Infine durante l’intervento non sempre è necessario rendere inagibile l’edificio da bonificare.

D’altra parte, poiché l’incapsulamento non elimina definitivamente l’amianto dalla copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici e di interventi manutentivi. Il trattamento può rendersi inefficace specialmente a causa di fenomeni di infiltrazioni di acque piovane tra le lastre e lo strato incapsulante che ne determinano il distacco. In questo caso occorre ripetere l’intervento o ricorrere ad una rimozione o sopracopertura delle lastre. Altro svantaggio, non trascurabile, deriva dalla pulitura preliminare della copertura. Questa fase, se condotta con modalità operative inadeguate , comporta un elevato rilascio di fibre nell’ambiente che, al limite, può essere più consistente di quello che possono produrre le lastre non bonificate in esercizio.

Sopracopertura

Consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, lasciando in sede quest’ultima. Può essere applicata anche a coperture molto deteriorate, purché la struttura portante del tetto sia idonea a sopportarne il carico aggiuntivo. La nuova copertura impedisce l’emissione di fibre nell’ambiente da quella preesistente, ne interrompe il processo di degrado esercitato su di essa dagli agenti atmosferici e si sostituisce ad essa in tutti gli effetti funzionali.

Il D.M. 6/9/94 consiglia l’impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infragibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione compatibile con il supporto in cemento amianto.

Sulle lastre di copertura si applica preliminarmente una soluzione pellicolante per ridurre il rilascio di fibre in aria durante la bonifica. Si adottano in questa fase processi operativi e materiali analoghi a quelli impiagati nelle fasi preliminari della rimozione. Si deve evitare nel corso delle fasi successive dell’intervento ogni azione meccanica tale da alterare l’integrità delle lastre. Qualora risulti necessario movimentare alcune lastre, sia per sostituire quelle danneggiate sia per facilitare operazioni successive, gli addetti devono avere cura di rimuovere i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture su di esse. Successivamente le lastre movimentate si devono rimontare utilizzando per i nuovi gruppi di fissaggio, quando è possibile, i fori già esistenti.

Dopo queste prime operazioni preliminari seguono quelle che portano al montaggio della nuova copertura. È necessario, a tale scopo, installare una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all’arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Questa operazione richiede necessariamente la foratura delle lastre che può essere praticata attraverso il listello di legno in modo tale che quest’ultimo eserciti un’azione schermante all’emissione di fibre. Si può ricorrere, in alternativa, all’uso di viti autoperforanti per fissare i listelli. Si evita così di praticare la foratura col trapano e si riduce il rilascio di fibre.

L’intervento di sopracopertura comporta ridotti rischi di inquinamento ambientale sia perché durante l’operazione si ha una bassa emissione di fibre aerodisperse sia perché la produzione di rifiuti contenenti amianto è relativamente piccola.

Gli operatori devono adottare mezzi di protezione delle vie respiratorie solo nelle fasi in cui sono a contatto con le lastre in cemento-amianto e durante la foratura. Quest’ultima si deve effettuare con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei. Durante i lavori non è necessario rendere inagibile l’edificio su cui si applica la sopracopertura.

Questo intervento di bonifica presenta, tuttavia, lo svantaggio di non eliminare in modo definitivo la copertura di amianto ed il rischio ad essa associato. Pertanto, dopo l’intervento, per salvaguardare lo stato di conservazione della copertura, è necessario predisporre un piano di controlli periodici ed interventi di manutenzione la cui frequenza dipende dalla qualità della nuova copertura.

OBBLIGHI LEGISLATIVI ESSENZIALI PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE
Piano di lavoro

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 277/91 il datore di lavoro che intende rimuovere coperture in cemento-amianto deve predisporre un piano di lavoro prima dell’inizio della rimozione dagli edifici. Tale obbligo non sussiste per gli interventi di incapsulamento e di sopracopertura se non si superano i valori limite di esposizione indicati nell’articolo 31 dello stesso decreto.

Il piano, in particolare, prevede:

la rimozione dell’amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;

la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;

adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’art. 31 ( 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo), delle misure di cui all’art.33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

Queste misure sono:

fornire ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati a essere usati durante questi lavori;

provvedere al rigoroso isolamento dell’area di lavoro e all’installazione di adeguati sistemi di ricambio dell’aria con filtri assoluti;

provvedere all’affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: ® Attenzione-Zona ad alto rischio- Possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione¯ ;

predisporre, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell’ambiente e trasmetterlo preventivamente all’organo di vigilanza.

Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza ( ASL ), unitamente a informazioni circa:

natura dei lavori e loro durata presumibile;

luogo ove i lavori verranno effettuati;

tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a)

caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c)

Se l’organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall’invio della documentazione, si possono eseguire i lavori . I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione.

Relazione annuale

Ai sensi dell’art. 9 della L.257/1992 le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività delle imprese, una relazione che indichi:

i tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;

le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;

le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela dei lavoratori e della tutela dell’ ambiente.

Nella Tavola 2 è riportato il modello unificato predisposto per la presentazione della relazione annuale da parte delle imprese che utilizzano amianto o che operano in attività di smaltimento o bonifica dell’amianto ( G.U.5/3/93 n. 53 ).

Tutela dei lavoratori

Le norme specifiche per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione di amianto durante il lavoro sono contenute nel Capo III del D.Lgs. 277/91. Esse recepiscono la direttiva CEE n.83/477, rivolta all’industria amiantifera. L’introduzione della L.257/92, sulla cessazione dell’amianto, ha reso, d’altra parte, inattuali alcune disposizioni di questo decreto, in particolare quelle inerenti i processi di produzione dell’amianto; tuttavia ad esso si fa riferimento negli ambiti lavorativi in cui si riscontra un rischio di esposizione ad amianto, quali le attività di manutenzione e di bonifica dei materiali contenenti amianto. Secondo questo decreto il datore di lavoro valuta preliminarmente l’entità di esposizione dei lavoratori ed adempie a successive norme specifiche, differenziate in funzione dei livelli di esposizione rilevati. La valutazione tende, in particolare, ad accertare l’inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto e comprende una determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. Essa ha l’obiettivo di verificare se l’esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, ai sensi dell’art. 24-comma 3. Nel caso particolare di esposizione al solo crisotilo, e per attività lavorative a carattere saltuario, il livello da valutare è riferito ad un periodo di 40 ore ed è pari a 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, ai sens dell’art. 24-comma 5. Questo valore corrisponde alla dose di fibre cumulata per 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno ad una media di 0,1 fibre per centimetro cubo al giorno.

Se l’esposizione dei lavoratori risulta inferiore ai valori precedentemente indicati si applicano le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 26-comma 1; Art. 27-comma 1; Art.28-comma 1; Art. 29.

Se invece l’esposizione dei lavoratori risulta superiore agli stessi livelli, si applicano anche le norme contenute nei seguenti articoli:

Art. 25; Art.26-comma 2; Art.27-comma 2; Art. 28-comma 2; Art. 30; Art. 35.

REQUISITI PROFESSIONALI

L’ art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 predispone specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione per dirigenti e lavoratori che operano in attività di rimozione, smaltimento, e bonifica dell’amianto.

I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;

gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

I corsi di livello operativo sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative, devono prevedere la trattazione dei seguenti argomenti:

rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto;

sistemi di prevenzione con particolare riguardo all’uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;

finalità del controllo sanitario dei lavoratori;

corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.

I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

rischi per la salute causati dall’esposizione a fibre di amianto;

normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell’ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l’organo di vigilanza;

gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;

metodi di misura delle fibre di amianto,

criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;

mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controlli e manutenzione;

corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;

prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.

Il rlascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui saranno addetti i discenti.

Art. 25 (D.lgs 277/1991) Notifica - 1. fermo restando quanto previsto all’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell’art. 24, notifica all’organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:

attività svolte e procedimenti applicati;

varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;

prodotti fabbricati;

numero di lavoratori addetti;

misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi si prevenzione adottati.

2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l’amianto è impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.

3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l’inizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata all’organo di vigilanza entro quindici giorni.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.


Art. 26 (D.lgs 277/1991) Informazione dei lavoratori - 1. Nelle attività di cui all’art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto;

le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;

le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l’esposizione.

L’informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportano un mutamento significativo dell’esposizione.

2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all’art.24, comma 3 e 5, l’informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l’esistenza dei valori limite di cui all’art. 31 e la necessità del controllo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell’aria.


Art. 27 (D.lgs 277/1991) Misure tecniche, organizzative, procedurali -1. In tutte le attività di cui all’art. 22 il datore di lavoro:

assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell’amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da potere essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione;

assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che l’amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;

progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell’aria, onde verificare l’efficacia delle misure adottate;

mette a disposizione dei lavoratori:

adeguati indumenti di lavoro o protettivi;

mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;


assicura che l’amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi

provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorati, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un’etichetta indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle unità estrattive. Egli provvede inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 (1), e successive modifiche ed applicazioni.

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicati all’art. 24 commi 3 e 5, il datore di lavoro provvede altresì a che:

i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;

detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;

siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all’art. 51 comma 7

(1) Abrogato dall’art.56- comma 1 , d.lgs. 5 febbraio 1997 n.22.


Art. 28 (D.lgs 277/1991) Misure igieniche - 1. Nelle attività di cui all’art. 22, il datore di lavoro:

provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l’asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;

predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E’ permesso fumare soltanto in dette aree.

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all’art. 24, comma 3 e 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:

assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l’ingresso e l’uscita dall’area di lavoro;

dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall’impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività . Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L’attività di lavaggio è comunque compresa fra quelle indicate all’art. 22;

provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all’art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all’uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.


Art. 29 (D.lgs 277/1991) Controllo sanitario - 1. Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell’asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere l’allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all’amianto.

2 . Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all’organo di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.

3. L’organo di vigilanza provvede a norma dell’art. 8, comma 1.

4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.


Art. 30 (D.lgs 277/1991) Controllo dell’esposizione dei lavoratori - 1. In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all’art. 24, comma 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell’aria. Nelle attività nelle quali l’amianto è impiegato come materia prima tale controllo è effettuato comunque a prescindere dal grado di esposizione.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell’allegato V.

3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.

4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all’uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l’esercizio delle attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministero della sanità.

5. Il campionamento deve essere relativo all’esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da permettere la valutazione dell’esposizione giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per identificare le cause ed il grado di inquinamento.

6. Se la durata del campionamento non si estende all’intero periodo di riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria per l’intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore a due ore.

7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di gruppo.

8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione significativa dell’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all’anno, previa comunicazione all’organo di vigilanza, quando:

non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;

i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati all’art. 31.

9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misurazioni è adatta alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell’anno. Detta frequenza è, in ogni caso annuale.

10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell’effettuazione del campionamento.


Art. 35 (D.lgs 277/1991) Registrazione dell’esposizione dei lavoratori - 1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all’art. 24, commi 3 e 5 sono iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 1, lettera q).

2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornatodal datore di lavoro, che è responsabile della sua tenuta.

3. Il datore di lavoro:

consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL o la USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l’ISPESL o la USL ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;

consegna, a richiesta, all’organo di vigilanza ed all’Istituto superiore di sanità copia del predetto registro;

comunica all’ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni intervenute;

consegna, in caso di cessazione dell’attività dell’impresa, il registro di cui al comma 1 all’ISPESL e alla USL competente per territorio;

richiede all’ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all’art. 24, commi 3 o 5;

comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 4, comma 1 lettera q).

4. È istituito presso l’ISPESL, che ne cura l’aggiornamento , un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all’art. 24, commi 3 o 5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

 

TAVOLA 1: Scheda per la valutazione delle coperture in amianto-cemento (D.M- 6..9.94)


Scheda per l’accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI

E- COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO


1 - Descrizione dell’installazione


Tipo di materiale: [ ] lastre ondulate [ ] lastre piane

[ ] altro:..................................................

Rivestimenti o trattamenti superficiali:-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Friabilità: [ ] Friabile [ ] compatto

Estensione della superficie della copertura:---------------------------------------------------

Accessibilità dall’interno dell’edificio:

[ ] materiale confinato non accessibile

[ ] materiale non confinato accessibile dal sottotetto

[ ] materiale a vista

- se a vista: - altezza del materiale..............................................................


2 - Condizioni del materiale: superficie esterna


[ ] Presenza di rotture evidenti con asportazioni di materiale

[ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

[ ] Presenza di detriti friabili negli scoli d’acqua e/o nei canali di gronda

[ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie
3 - Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista)
[ ] Presenza di rotture evidenti con asportazione del materiale

[ ] presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

[ ] Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente nel cemento-amianto

[ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superficie
Cause presumibili del danneggiamento:

[ ] Degrado del materiale

[ ] Interventi sulle strutture o sugli impianti

[ ] Cause accidentali o vandaliche

[ ] Altre:..............................................

Tavola 2: Modello unificato predisposto per la presentazione della relazione annuale da parte delle imprese che utilizzano amianto o che operano in attività di smaltimento o bonifica dell’amianto ( G.U.5/3/93 n. 53 ).


Allegato A


Alla regione..................................

Servizio........................................

Via...............................................

C.A.P............................................

Alla USL......................................


Oggetto: Relazione annuale utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto (art. 9 della legge 27 marzo 1992. n. 257).


Il sottoscritto( nome e cognome)..................................................................

nato a ....................................................................(....................................... )

il........................................................................................................................

residente in via ..................................................................................................

C.A.P..........................(................)


in qualità di titolare rappresentante


della ditta............................................................................................................

con sede in via.....................................................................................................

C.A.P.................................(.....................) tel. n..................................................

codice fiscale e/o partita iva.................................................................................

esercente l’attività di...........................................................................................

.............................................................................codice n.................................


Presenta


La relazione sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio articolata per ciascun anno, così come previsto dall’art. 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257.


Luogo e data.............................................

Il titolare legale rappresentante

( timbro e firma )


Allegati n.................. relazioni relative agli anni...................................................

Allegato-scheda n.................... relazione relativa all’anno...................................

A) Attività svolta (compilare una scheda per ciascuna attività ).
B) Procedimenti applicati

C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi ( secondo l’art.23 del decreto-legge 15 agosto 1991, n.277)

ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento o bonifica:

1 mc/anno q/anno

2 mc/anno q/anno

3 mc/anno q/anno

D) Numero degli addetti nell’attività A):

E) Dati anagrafici degli addetti

1

2

3


n

F) Carattere e durata delle attività degli addetti:

1 ore/anno

2 ore/anno

3 ore/anno

G) Esposizione all’amianto degli addetti (1)

1

2

3


n

H) caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, ecc.):

1

2

3


n

I) Misure adottate o in via di adozione della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

Note:

(1) Per indicare il valore dell’esposizione, l’impresa deve attenersi alla normativa di attuazione degli articoli 4 e 35 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 277, relativamente agli obblighi di registrazione degli addetti esposti all’amianto.

 

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