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| RIFERIMENTI LEGISLATIVI UTILI |
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ABITABILITA' - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Aprile 1994 n. 425 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione allabitabilità, di collaudo e di iscrizione al catasto (G.U. n. 152 dall1 Luglio 1994) |
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Art. 1 (Oggetto del
regolamento). 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
autorizzazione allabitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico
e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dallart. 220 del
Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265. Art. 2 (Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica). 1. Per le opere di cui allart. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dallart. 4 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086, il committente dellopera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto allalbo professionale da almeno dieci anni, lincarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta laccettazione dellincarico, liscrizione da almeno dieci anni allalbo professionale e limpegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori. 2. Completata la struttura con la copertura delledificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo. |
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Art. 3 (Iscrizione al
catasto dellimmobile). 1. Il direttore dei lavori ha lobbligo di
presentare, in duplice copia, la dichiarazione per liscrizione al catasto
dellimmobile, di cui allart. 52 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47,
immediatamente dopo lultimazione dei lavori di finitura e, comunque entro
trenta giorni della installazione degli infissi. 2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, allatto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con lattestazione dellavvenuta presentazione. 3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia. Art. 4 (Rilascio del certificato di abitabilità). 1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nellart. 220 del regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per liscrizione al catasto dellimmobile, restituita dagli uffici catastali con lattestazione dellavvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, lavvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. |
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2. Entro trenta giorni dalla data
di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità: entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli
uffici comunali, che verifichi lesistenza dei requisiti richiesti alla
costruzione per essere dichiarata abitabile. 3. In caso di silenzio dellamministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, labitabilità si intende attestata. In tal caso, lautorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre lispezione di cui al comma 2 del presente articolo e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi lassenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dallamministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta allinteressato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dellamministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. 5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. Art. 5 (Abrogazione di norme). 1. Ai sensi dellart. 2, comma 8, della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dellart. 221 del regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, e il comma 10 dellart. 4 del decreto legge 5 Ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità |
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| STANDARD ABITATIVI - D.M. 5 Luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente allaltezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali dabitazione (G.U. n. 190 del 18 Luglio 1975) | |
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| IL MINISTRO DELLA SANITA Vista la Legge 13 Marzo 1958 n. 296: Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265; Viste le istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 concernenti la compilazione dei regolamenti locali sulligiene del suolo e dellabitato; Considerata la necessità di apportare durgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 per la parte riguardante laltezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principiali dei locali dabitazione, in attesa di procedere allaggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali estese; Udito il parere del Consiglio superiore di Sanità il 27 Febbraio 1975; Decreta: | |
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Art. 1 Laltezza minima
interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70 riducibili
a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i
ripostigli.Nei comuni montanti al di sopra
dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle
condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione
dellaltezza minima dei locali abitabili a m. 2,55. Art: 2 Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Art. 3 Ferma restando laltezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate allart. 1, lalloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone. Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dellaria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C, deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. |
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Art. 5 Tutti i locali
degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni,
corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione duso. Per ciascun locale dabitazione,
lampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la
superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della
superficie del pavimento. Per gli edifici compresi
nelledilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto
sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, ladozione di
dimensione unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi. Art. 6 Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, laspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con questultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Art. 7 La stanza da bagno deve essere fornita di apertura allesterno per il ricambio dellaria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura allesterno è proibita linstallazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Art. 8 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire unadeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. Alluopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici. Art. 9 Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata......... |
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D.M. 1 Aprile 1698 DISTANZE MINIME A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE DA OSSERVARSI NELLA EDIFICAZIONE FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI, DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 Agosto 1697, n. 765 (G.U. n. 96 del 13 Aprile 1968) |
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Art. 1 - (Campo di applicazione delle presenti disposizioni). Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Art. 2 - (Definizione del ciglio della strada). Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Art. 3 - (Distinzione delle strade). Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli: A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (Legge 7 Febbraio 1961, n. 5 art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (Legge 19 Ottobre 1965 n. 1197 e Legge 24 Luglio 1961, n. 729, art. 9); B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (Legge 16 Marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (Legge 24 Luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 Giugno 1965, n. 717, art. 7); C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente. |
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Art. 4 - (Norme per le distanze). Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire: |
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Libro Terzo del Codice Civile - Della Proprietà |
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Art. 900 - (Specie di finestre). Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Art. 901 - (Luci). Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa. Art. 902 - (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci) L'apertura che non ha caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto. Art. 903 - (Luci nel muro proprio o nel muro comune). Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altri. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro, ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire. Art. 904 - (Diritto di chiudere le luci). La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio. |
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Art. 905 - (Distanza per lapertura di vedute dirette e balconi). Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto, che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica. Art. 906 - (Distanza per l'apertura di vedute laterali ed oblique). Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. Art. 907 - (Distanza delle costruzioni dalle vedute). Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare, a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra, da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia |
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