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RIFERIMENTI LEGISLATIVI UTILI
per informazioni e consulenza INFORMAZIONI
abitabilità e accatastamento standards di vani abitabili distanze minime costruz. proprietà delle luci e vedute costo di costruzione edifici

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Aprile 1994 n. 425 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo e di iscrizione al catasto (G.U. n. 152 dall’1 Luglio 1994)

Art. 1(Oggetto del regolamento). 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all’abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall’art. 220 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265.
Art. 2(Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica). 1. Per le opere di cui all’art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall’art. 4 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086, il committente dell’opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni, l’incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l’accettazione dell’incarico, l’iscrizione da almeno dieci anni all’albo professionale e l’impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.
2. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.
Art. 3(Iscrizione al catasto dell’immobile). 1. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile, di cui all’art. 52 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di finitura e, comunque entro trenta giorni della installazione degli infissi.
2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all’atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l’attestazione dell’avvenuta presentazione.
3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.
Art. 4(Rilascio del certificato di abitabilità). 1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità: entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
3. In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma 2 del presente articolo e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.
5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
Art. 5(Abrogazione di norme). 1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell’art. 221 del regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, e il comma 10 dell’art. 4 del decreto – legge 5 Ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.........INFORMAZIONI

12 D.M. 5 Luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione (G.U. n. 190 del 18 Luglio 1975)

IL MINISTRO DELLA SANITA’
Vista la Legge 13 Marzo 1958 n. 296:
Visti gli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934 n. 1265; Viste le istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato;
Considerata la necessità di apportare d’urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 per la parte riguardante l’altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principiali dei locali d’abitazione, in attesa di procedere all’aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali estese;
Udito il parere del Consiglio superiore di Sanità il 27 Febbraio 1975;

Decreta:
Art. 1 – L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.Nei comuni montanti al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.
Art: 2 – Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3 – Ferma restando l’altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
Art. 4 – Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18° C e i 20° C, deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5 – Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani – scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensione unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6 – Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
È comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7 – La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8 – I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9 – Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata..........INFORMAZIONI

D.M. 1 Aprile 1698
DISTANZE MINIME A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE DA OSSERVARSI NELLA EDIFICAZIONE FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI, DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 Agosto 1697, n. 765 (G.U. n. 96 del 13 Aprile 1968)

Art. 1 - (Campo di applicazione delle presenti disposizioni). Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.
Art. 2 - (Definizione del ciglio della strada). Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
Art. 3 - (Distinzione delle strade). Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (Legge 7 Febbraio 1961, n. 5 art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (Legge 19 Ottobre 1965 n. 1197 e Legge 24 Luglio 1961, n. 729, art. 9);
B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (Legge 16 Marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (Legge 24 Luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 Giugno 1965, n. 717, art. 7);
C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.
Art. 4 - (Norme per le distanze). Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

strade di tipo A) - m. 60,00
strade di tipo B) - m. 40,00
strade di tipo C) - m. 30,00
strade di tipo D) - m. 20,00
A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
Art. 5 - (Distanze in corrispondenza di incroci). In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (Legge 16 Marzo 1956, n. 371, allegato 2).
Art. 6 - (Pubblicazione del presente decreto). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana....INFORMAZIONI

Libro Terzo del Codice Civile - Della Proprietà
Delle luci e delle vedute

Art. 900 - (Specie di finestre). Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 - (Luci). Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 - (Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci) L'apertura che non ha caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 - (Luci nel muro proprio o nel muro comune). Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altri.

Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro, ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Art. 904 - (Diritto di chiudere le luci). La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905 - (Distanza per lapertura di vedute dirette e balconi). Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto, che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Art. 906 - (Distanza per l'apertura di vedute laterali ed oblique). Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 - (Distanza delle costruzioni dalle vedute). Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare, a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra, da cui la veduta obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.....INFORMAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 10 Maggio 1977
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI
(Pubblicato nella G.U. n. 146 del 31 Maggio 1977) (1)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 28 Gennaio 1977, n. 10, che, all'art. 6, attribuisce al Ministro per i lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione dei nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla Legge 10 Novembre 1965, n. 1179;
(1) Il Decreto è stato successivamente e annualmente confermato; la proroga al Maggio 1989 si è avuta con D.M. 26 Ottobre 1988 (vedi G.U. n. 270 del 17 Novembre 1988). È poi intervenuto il Decreto del Ministro LL.PP. 8 Giugno 1989 (vedi G.U. n. 136 del 13 Giugno 1989).
Decreta:
Art. 1 - Costo unitario di costruzione (2) - Il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito a mq. di superficie è pari all'85% di quello stabilito con decreto ministeriale 3 Ottobre 1975, n. 9816, emesso ai sensi dell'art. 8 della legge 10 Novembre 1965, n. 1179.
(2) L'art. 1 è stato così sostituito dal Decreto del Ministro LL.PP. 8 Giugno 1989 con decorrenza del 13 Giugno 1989 "Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Decreto il costo di costruzione di nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 190.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 dal D.M. 10 Maggio 1977, n. 801". Ora con D.M. 20 Giugno 1990 (G.U. n. 149 del 28 Giugno 1990) l'importo è stato fissato in L. 250.000 al mq. Vedasi ora modificazione all'art. 6 della Legge 28 Gennaio 1977, n.. 10, di cui all'art. 7 della Legge 24 Dicembre 1993 n. 537.
Art. 2 - Superficie complessiva (Sc) - La superficie complessiva, alla quale ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a mq., è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su 60% Snr).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni d'ingresso e porticati liberi;
d) logge e balconi
I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici prescrivano l'uso pubblico.
Art. 3 - Superficie utile abitabile (Su) - Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
Art. 4 - Edifici con caratteristiche tipologiche superiori - Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n. 1179 del 1° Novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si fa riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi artt. 5, 6, e 7 per ciascuno dei seguenti elementi:

a) superficie utile abitabile (Su);
b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
c) caratteristiche specifiche.
Art. 5 - Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1) - L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile:

1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5%;
2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15%;
3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30%;
4) oltre 160 metri quadrati: 50%
Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.
Art. 6 - Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2) - L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio è stabilito come appresso, con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su):

oltre il 50 e fino al 75% compreso: 10%;
tra il 75 e il 100% compreso: 20%;
oltre il 100%: 30%
Art. 7 - Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3) - Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10%:

1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati;
2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi;
3) altezza libera netta di paino superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale;
4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Art. 8 - Classi di edifici e relative maggiorazioni - Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli artt. 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici.

Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge 28 Gennaio 1977, n. 10, sono così individuate:
Classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione
Classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%;
Classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%;
Classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%;
Classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%;
Classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25%;
Classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%;
Classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%;
Classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%;
Classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%;
Classe XI: percentuale di incremento oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50%
Art. 9 - Superficie per attività turistiche, commerciali e direzionali (St) - Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedenti art. 8, qualora la superficie netta (Sn) di etti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.
Art. 10 - Costruzioni in zone sismiche o con sistemi non tradizionali - Per gli edifici da eseguire in zone sismiche e per quelli realizzati con sistemi costruttivi non tradizionali ai fini della determinazione del costo di cui al precedente art. 1 non si applicano le maggiorazioni previste a tale titolo dalle vigenti disposizioni relative ai costi a mq. dell'edilizia agevolata.
Art. 11 - Prospetto - Il procedimento per l'applicazione del presente decreto è riepilogato nell'allegato prospetto.
Art. 12 - Periodo di applicazione del costo di costruzione - Il costo di costruzione di cui al precedente art. 1 trova applicazione fino ad un anno dalla data del presente decreto (3)

(3) Cfr. nota 1.........INFORMAZIONI

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